Non si ha violazione del diritto d'autore se cambiano la modalità di comunicazione
Pubblicato il 06 maggio 2010
Sono state respinte le istanze avanzate da una nota cantante che si era appellata al Tribunale di Milano, Sezione specializzata in proprietà industriale e intellettuale, per chiedere il risarcimento dei danni a seguito dell'asserita violazione del proprio diritto d'autore posta in essere da Fastweb che, in base ad un accordo con la Rai, aveva accesso allo sfruttamento di alcune trasmissioni a cui la stessa aveva partecipato. L'artista, in particolare, lamentava che con la tv interattiva e on demand si veniva a concretizzare una forma di sfruttamento economico diverso rispetto alla diffusione radiotelevisiva che lei aveva a suo tempo autorizzato.
Il Tribunale meneghino, per contro, con sentenza depositata lo scorso 14 aprile, ha sottolineato come non vi sia alcuna distinzione tra le due diverse modalità di comunicazione al pubblico; la messa a disposizione on demand è disciplinata dall'articolo 80 della legge sul diritto d'autore in maniera omogenea rispetto alla diffusione via etere e alla comunicazione via satellite.