Non è reato l’omesso versamento delle ritenute fino a 10.000 euro

Pubblicato il 01 agosto 2014 Il Tribunale di Asti, Sezione Penale, con sentenza 20 - 27 giugno 2014, ha assolto un datore di lavoro per l’omesso versamento di ritenute previdenziali inferiori a 10.000 euro.

Il Tribunale, ha ricordato che l’art. 2, Legge n. 67/2014, ha conferito “Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria” e, nel particolare, per trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui.

Come chiarito dalla dottrina più autorevole nonché dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 224/1990, la legge delega non è legge meramente formale ma costituisce fonte direttamente produttiva di norme giuridiche.

Quindi, anche se la delega della L. n. 67/2014 non ha provveduto ad una formale depenalizzazione dell’art. 2, D.L. n. 463/1983, possiede tuttavia, con certezza, l’attitudine ad orientarne l’interpretazione ed a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal Giudice delle Leggi.

Conseguentemente, l’imputato è stato assolto perché, se il Giudice di merito è legittimato ad effettuare una valutazione in termini di offensività delle condotte costitutive del reato in questione, costituisce dato oggettivo il fatto che il Parlamento abbia stabilito, in termini espliciti, che omessi versamenti inferiori a € 10.000,00 per ogni periodo di imposta non devono e non possono considerarsi offensivi di interessi penalisticamente tutelati.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy