Non ragionevole durata del fallimento. Il Ministero si rivale sul curatore

Pubblicato il 30 ottobre 2013 La mancata rilevazione della anomala protrazione di una procedura fallimentare che, per mancanza di aspetti problematici avrebbe dovuto essere sollecitamente definita, da parte di altri organi preposti e abilitati, o la mancata reazione degli stessi ad una simile constatazione “integrano concorrenti omissioni che, pur non potendo essere considerate nel giudizio sul nesso causale per la mancanza di pertinenti ed obiettivi elementi di riscontro, possono essere valutate ai fini della determinazione del danno da porre a carico del convenuto”.

Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Sicilia, con sentenza n. 3161 depositata il 28 ottobre 2013, ha condannato un curatore fallimentare a pagare la somma equitativamente determinata pari a euro 10.000,00 in favore del ministero della Giustizia per danno erariale indiretto connesso alla condanna al risarcimento del fallito per la non ragionevole durata della procedura fallimentare.

Il curatore, infatti, per sua colpa, aveva fatto protrarre eccessivamente la procedura fallimentare, tanto da determinare una richiesta di equa riparazione da parte del fallito. In particolare, la Procura aveva agito in rivalsa per il danno patito dal ministero ritenendo causalmente riconducibile a violazioni dei doveri di diligenza nonché dei compiti di gestione e di impulso incombenti sulla curatela la dilatazione, oltre i limiti del tollerabile, della procedura.
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