Non è dovuta l’Irap da parte del commercialista che esercita esclusivamente attività di docenza universitaria, avvalendosi dell’aiuto di una segretaria. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26654 del 10 novembre 2017.
L’agenzia delle Entrate si è opposta, ricorrendo in Cassazione, alla pronuncia della Ctr della Toscana che ha ritenuto insussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione nei confronti di un professore universitario, anche commercialista, con incarichi di consigliere di amministrazione, di sindaco e consulente tecnico nei procedimenti arbitrari, senza svolgere, nell’annualità oggetto di accertamento, attività tipiche della professione di commercialista ed avvalendosi di una dipendente part time con funzioni di segretaria.
Nella pronuncia n. 26654/2017, i magistrati ricordano quanto affermato dalle Sezioni Unite – sentenza 9451/16 – secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione è presente quando il contribuente:
Pertanto, per aversi assoggettamento ad Irap occorre la combinazione del lavoro dell’interessato a quello di mezzi personali che rechino ad esso un apporto significativo, un “valore aggiunto”.
In ciò non rientra l’utilizzo di una dipendente part time svolgente la mansione di segretaria.
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