Le reiterate assenze del lavoratore possono configurare uno scarso rendimento idoneo a giustificare il licenziamento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, un’evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente, onde non potrebbe più configurarsi in specie alcun licenziamento discriminatorio o illecito, in considerazione del costante insegnamento di questa Corte di legittimità che nega la possibilità di qualificare come illecito o discriminatorio un licenziamento sorretto da giusta causa o da giustificato motivo.
Questo è quanto ha sentenziato la Corte di Cassazione (sent. n. 12592 del 17 giugno 2016), sostenendo, al contrario che è illegittimo in quanto discriminatorio il licenziamento inflitto al dipendente in quanto cagionevole di salute, poiché assentarsi dal lavoro per malattia costituisce l’esercizio di un diritto del lavoratore
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