Nella risoluzione n. 372, il Fisco – richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale – ha precisato che l’esenzione dalle imposte di registro e ipo-catastali (prevista dall’articolo 19 della legge 74/1987 per gli atti relativi al procedimento di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio) non si applica agli accordi con cui gli ex-coniugi trasferiscono ai figli beni di loro proprietà. L’Agenzia ha voluto cioè ribadire che l’esenzione tributaria riguarda solo gli oneri relativi al procedimento giudiziale in senso stretto e non anche gli accordi di natura economico-patrimoniale adottati dalle parti in quel contesto.
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