Non elusiva la scissione parziale asimmetrica per il trasferimento degli immobili ai soci

Pubblicato il 13 ottobre 2018

La scissione parziale di una società in nome collettivo a favore di quattro società a responsabilità limitata di nuova costituzione, ognuna interamente partecipata da uno dei quattro soci iniziali, alle quali sarà assegnato il compendio immobiliare, non è da considerare elusiva.

Questa la precisazione resa dall’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 36/2018) alla società in nome collettivo istante, la quale aveva richiesto una valutazione anti-abuso di un’operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale di società immobiliare.

Nello specifico, l’istante ha domandato un parere in relazione agli eventuali profili di abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini delle imposte dirette e di registro, dell’operazione di scissione suddetta.

L’Agenzia delle Entrate ritiene – esaminato il caso di specie – che l’operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale, posta in essere dai quattro soci, non costituisca un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 212/2000, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.

Con particolare riguardo alle imposte dirette, l’Agenzia precisa che “l’operazione di scissione non proporzionale asimmetrica che si intende attuare per superare i conflitti fra i soci, non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario. La scissione in esame appare, infatti, un’operazione fisiologica per consentire ai quattro soci di proseguire l’attività di gestione degli immobili secondo diverse prospettive imprenditoriali”.

Ovviamente, resta fermo che l’operazione di scissione dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

Anche con riguardo all’imposta di registro, l’Agenzia ritiene che l’operazione societaria descritta nell’istanza non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale “indebito” ai fini dell’imposta stessa.

Resta inteso che l’atto è soggetto a registrazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al Tur di cui al Dpr 131/1986, con applicazione dell’imposta nella misura fissa di 200 euro.

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