La scissione parziale del ramo immobiliare a favore della società controllante, effettuata per separare l’attività immobiliare da quella industriale, non costituisce operazione abusiva, in quanto non viene realizzato alcun vantaggio fiscale indebito.
E’ la risposta n. 75 fornita dall’agenzia delle Entrate il 20 novembre 2018, su istanza di un contribuente che specifica quanto segue:
Sulla base di quanto riportato, l’Agenzia ritiene che l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale: infatti, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole vigenti nel momento in cui i beni o verranno ceduti a titolo oneroso, o saranno oggetto di risarcimento a seguito della loro perdita o danneggiamento, o verranno assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Quindi l’operazione non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, ma rientra nell’ambito del comma 4, articolo 10-bis, del Tuir, il quale prevede la libertà di scelta del contribuente tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, ma poste dall’ordinamento tributario su un piano di pari dignità.
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