Non è elusiva la scissione parziale asimmetrica tra società semplici

Pubblicato il 05 dicembre 2018

Non si ravvisa abuso del diritto nel caso di scissione parziale asimmetrica, finalizzata alla creazione di due società semplici, di proprietà di due diversi nuclei familiari, per dividersi il patrimonio immobiliare.

E’ la risposta n. 91 data dall’agenzia delle Entrate ad un interpello posto da una società semplice attiva nel settore immobiliare, i cui soci intendono effettuare una scissione parziale asimmetrica per creare due distinte società semplici, di proprietà di due diversi nuclei familiari.  

Dopo la scissione, parte del patrimonio immobiliare sarà assegnato ad una nuova società semplice (beneficiaria), partecipata da due soci facenti parte di un unico gruppo familiare. Alla società scissa, partecipata dai soci appartenenti all’altro gruppo familiare, invece, rimarrà il patrimonio immobiliare non assegnato alla beneficiaria.

Dopo aver valutato il caso, l’agenzia delle Entrate afferma che l’operazione di scissione non proporzionale prospettata, diretta a superare le divergenze tra le diverse strategie economiche esistenti nelle distinte compagini familiari, non porta a conseguire alcun vantaggio fiscale indebito. E’, quindi, conforme a quanto presente nelle norme tributarie o nei principi dell’ordinamento tributario.

L’operazione appare, infatti, un’operazione utile per consentire ai due distinti gruppi familiari di proseguire l’attività di gestione degli immobili secondo i rispettivi punti di vista.

Viene precisato, nella risposta n. 91 del 4 dicembre 2018, che, al fine di evitare fenomeni di salto d’imposta, la società beneficiaria assumerà quale valore fiscale dell’asset derivante dalla scissione, il valore fiscalmente riconosciuto che lo stesso aveva in capo alla scindenda, prima dell’operazione. Inoltre che “ogni socio della società beneficiaria assumerà quale valore fiscale della partecipazione concambiata il valore fiscalmente riconosciuto della quota, da esso detenuta, prima della scissione”.

Per quanto riguarda le imposte indirette, la scissione deve essere assoggettata:

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