La Ctp di Milano, con la sentenza 463 del 2007, è intervenuta a chiarire che non è sanzionabile il contribuente che ha lavorato in buona fede con operatori economici Cee le cui partite Iva sono state definite “morte” dall’agenzia delle Dogane. Ai fini dell’Iva intracomunitaria se le merci sono state esportate dall’Italia nel rispetto delle regole doganali ed i pagamenti sono avvenuti secondo i termini e le condizioni stabilite dalle parti le operazioni sono da ritenere valide in quanto non hanno recato danni al Fisco. Nella sentenza si specifica che l’imprenditore Cee – acquirente – avrebbe dovuto comunicare al committente italiano il cambio di partita Iva. La “buona fede” della società è dedotta dal fatto che gli acquirenti erano clienti di vecchia data e le operazioni erano state realmente effettuate.
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