La nomina del difensore di fiducia, da cui discende la cessazione delle funzioni del difensore d’ufficio, può dirsi validamente effettuata solo al momento della sua comunicazione all'autorità giudiziaria, a prescindere dalla diversa data contenuta nell'atto di nomina.
La nomina del difensore di fiducia, infatti, non coinvolge esclusivamente il rapporto tra imputato e professionista, ma anche quello tra costoro e l’autorità giudicante procedente. Ecco perché, coerentemente, il codice di rito stabilisce che la nomina è fatta con dichiarazione alla resa alla A.g. procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore.
E’ quanto afferma la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 17930 del 10 aprile 2017.
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