La mancata indicazione del nome del file all’interno dell'attestazione di conformità della copia informatica di un atto – nella specie, di un controricorso in cassazione - costituisce solo un’irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità della notificazione.
In ogni caso, qualunque nullità della notifica del controricorso risulta sanata dal raggiungimento dello scopo.
E’ quanto sancito dalla Seconda sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 14369 del 5 giugno 2018, in ordine all'eccezione sollevata da un ricorrente nella propria memoria depositata ex articolo 380-bis del Codice di procedura civile, relativamente alla asserita nullità della notificazione del controricorso della controparte, in relazione all'articolo 11 della Legge n. 53/1994, per la violazione dell'articolo 19 ter, primo comma, delle Specifiche tecniche del PCT del 16 aprile 2014.
Disposizione, quest’ultima, ai sensi della quale nell'attestazione di conformità di una copia informatica va indicato, tra l'altro, il nome del relativo file.
Nella vicenda esaminata, l’eccezione riferita è stata disattesa anche alla luce della circostanza che il ricorrente aveva replicato alle argomentazioni svolte nel controricorso medesimo, il quale, evidentemente, aveva comunque raggiunto il proprio scopo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".