Esenti da accisa i carburanti delle imbarcazioni private da diporto, noleggiate e utilizzate dagli utilizzatori finali per attività non commerciali? L’Italia ha violato il diritto Ue.
Secondo la Corte di giustizia - sentenza del 16 settembre 2021, causa C-341/20 - l’Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96 sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.
In particolare, è stato ritenuto che il nostro Paese abbia violato il diritto dell’Unione europea per aver concesso il beneficio dell’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati da imbarcazioni private da diporto esclusivamente nel caso in cui tali imbarcazioni costituiscano l’oggetto di un contratto di noleggio, indipendentemente dal modo in cui esse vengono effettivamente utilizzate.
Nella decisione, i giudici europei hanno sottolineato come la direttiva in oggetto sia volta a promuovere il buon funzionamento del mercato interno, armonizzando i livelli di tassazione dell’energia applicati dagli Stati membri.
In particolare, si prevede che i prodotti energetici siano tassati in funzione della loro effettiva utilizzazione.
Le disposizioni sulle esenzioni fiscali – ha continuato la Corte - devono essere oggetto di un’interpretazione autonoma, fondata sul loro tenore letterale e sulle finalità perseguite dalla direttiva medesima.
Ciò posto, l’esenzione fiscale è collegata al fatto che i prodotti energetici siano utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque dell’Unione per scopi commerciali, vale a dire quando un’imbarcazione serve direttamente a una prestazione di servizi a titolo oneroso.
La concessione o il rifiuto dell’esenzione dipendono, dunque, dal modo in cui l’imbarcazione viene utilizzata dall’utilizzatore finale - in caso di noleggio, quindi, dal noleggiatore – ossia, a seconda che la barca venga utilizzata per scopi commerciali (concessione) o per scopi non commerciali (rifiuto).
Orbene, la legislazione italiana non è in linea con le predette previsioni in quanto concede o rifiuta il beneficio dell’esenzione dall’accisa indipendentemente dall’utilizzazione effettiva dell’imbarcazione.
Essa, infatti, nel porsi dal punto di vista del noleggiante senza tenere nel debito conto le modalità di utilizzazione dell’imbarcazione da parte del noleggiatore, si pone in contraddizione con la direttiva in esame, per come interpretata dalla giurisprudenza della Corte.
Per la Corte, il fatto che il noleggio di un’imbarcazione costituisca un’attività commerciale per il noleggiante è irrilevante e non giustifica l’esenzione fiscale di cui trattasi.
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