E’ vietata l’immissione sul mercato dell’Unione europea, di prodotti cosmetici i cui ingredienti siano stati oggetto di sperimentazione animale pur al di fuori dell’Unione, se i dati che ne risultano vengono poi utilizzati per dimostrare la sicurezza dei suddetti prodotti al fine della loro commercializzazione nel mercato europeo.
Lo ha ribadito la Corte di giustizia Ue, prima sezione, chiamata a fornire un’interpretazione in via pregiudiziale sull'interpretazione dell’art. 18 Regolamento CE 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici.
La questione è stata sollevata da alcune ditte di cosmetici nel Regno Unito, le quali avevano effettuato sperimentazioni animali fuori dal territorio dell’Unione, al fine di dimostrare la sicurezza per la salute umana di alcuni ingredienti impiegati nei loro prodotti.
Secondo le società ricorrenti, in particolare, il divieto di immissione dei prodotti di cui all'art. 18 cit. Regolamento CE non avrebbe dovuto applicarsi nell'ipotesi – come di specie - in cui le sperimentazioni fossero state condotte fuori dall'Europa, dunque allo scopo di soddisfare i requisiti legislativi e regolamentari di paesi terzi.
Al contrario, secondo la Corte Ue – con sentenza del 21 settembre 2016, C 592/2014 - il suddetto articolo 18 non fa alcuna distinzione in base al luogo in cui sia stata effettuata la sperimentazione animale. L’introduzione in via interpretativa di una siffatta distinzione, difatti, sarebbe contraria all'obiettivo di tutela degli animali perseguito dal Regolamento CE
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