No all’opposizione in giudizio per il titolare dell’affitto d’azienda

Pubblicato il 01 settembre 2011 Una società di Ivrea, che ha affittato un'azienda i cui beni poco dopo sono diventati oggetto di un'esecuzione mobiliare da parte dell'esattore (per iscrizione a ruolo di imposte del proprietario dei beni affittati), si è opposta contro tale procedura.

Nelle prime istanze del giudizio, il Tribunale aveva sospeso la procedura e accolto l’opposizione, interpretando in modo estensivo l'articolo 619 del Codice di procedura civile che legittima solo il proprietario dei beni ad opporsi all'esecuzione esattoriale. Contro tale decisione, Equitalia ha proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 17876 del 31 agosto 2011, ha accolto il ricorso di Equitalia ed ha affermato che l’affittuario di una azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa non è legittimato all’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 619 del Codice di procedura civile. Per i giudici, la prevalenza del diritto di credito sulla pretesa del creditore procedente non può riconoscersi nel caso di locazione e di comodato, che non sono “titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo”.

Di qui, la conclusione secondo cui per i citati contratti “la tutela del beneficiario del bene oggetto di un tale tipo contrattuale è allora meramente obbligatoria ed egli la può invocare esclusivamente nei confronti del suo dante causa, con le opportune azioni concesse appunto per la limitazione, la compressione o la soppressione delle possibilità del godimento del bene oggetto dell'obbligazione pattiziamente assunta dalla sua sola controparte”.
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