La circolare INAIL n. 35/2017 ha espresso il convincimento che i soci di STP siano sottoposti all’obbligo assicurativo ma il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con nota prot. n. 4504 del 20 aprile 2018, ha espresso il proprio dissenso motivandolo in maniera alquanto esaustiva e chiedendo nel contempo che l’Istituto avvii urgentemente una revisione della sua posizione, indicendo una riunione congiunta.
Entrando più nello specifico, il CNO ha evidenziato che:
Inoltre, viene evidenziato che, con riferimento all’ordinamento professionale, anche i soci degli studi associati restano esclusi dalla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, come peraltro confermato dalla giurisprudenza.
La Legge n. 183/2011 delinea un sistema societario in cui il professionista acquisisce posizione dominante, prevedendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci ma - come peraltro chiarito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 103/2015 - il sistema delineato dall’art. 10 della citata legge non comporta il superamento della riserva legale di attività, che ha fondamento nella revisione di cui all’articolo 33, quinto comma, Cost., circa l’esame di Stato per l’abilitazione professionale.
Per questo e per altri motivi che vengono esposti nella nota indirizzata al Direttore Generale ed al Responsabile Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell’INAIL, i soci professionisti di una STP non possono essere equiparati ai soci di una qualunque società commerciale per i quali sussiste l’obbligo assicurativo.
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