No all’indennità di mobilità per i soci lavoratori di coop portuali

Pubblicato il 30 maggio 2013 Con due risposte ad altrettante istanze di interpello, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali scioglie alcuni dubbi relativi alla posizione dei lavoratori soci di cooperative portuali.

Con l’interpello n. 18 del 30 maggio 2013, si precisa che i soci lavoratori dipendenti delle cooperative portuali, risultando esclusi dalla disciplina delle integrazioni salariali per Cigs, sono altresì esclusi dalla possibilità di beneficiare dell’indennità di mobilità, anche se la coop ha versato il relativo contributo all’Inps. Pertanto, i soci lavoratori delle suddette coop, in caso di licenziamento collettivo disposto ai sensi della legge n. 223/1991, non avranno diritto a beneficiare dell’indennità di mobilità.

Con l’interpello n. 17 del 30 maggio 2013, il Ministero chiarisce ulteriormente che le cooperative portuali, che hanno come organico solo lavoratori temporanei destinatari dell’indennità di mancato avviamento, non sono tenute al versamento dei contributi per la Cigs di cui all’articolo 9 della legge n. 407/1990, per il periodo precedente l’entrata in vigore del DL n. 185/2008. Si ricorda che il Decreto legge n. 185/20008, convertito dalla Legge n. 2/2009, ha introdotto una specifica indennità in favore dei lavoratori temporanei delle citate società cooperative, ma nel caso in cui le stesse aziende fruiscano soltanto dell’indennità di mancato avviamento, non trova applicazione anche il disposto normativo riguardante le contribuzioni agevolate afferenti la Cigs.
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