No alle tariffe professionali per la liquidazione del compenso del custode

Pubblicato il 07 marzo 2012 In attesa dell’emanazione delle tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia, il compenso del professionista nominato per custodire gli immobili di una successione va quantificato sulla base delle tariffe prefettizie ridotte secondo equità, se esistenti, oppure secondo gli usi locali ai sensi di quanto disposto dall'articolo 276 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.

In via residuale, ove manchino detti parametri, la liquidazione va operata sulla base di quanto sancito dall’articolo 2233, 2° comma, del Codice civile e, quindi, in base all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere dell'associazione professionale del custode.

Sulla scorta di detti assunti la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3475 del 6 marzo 2012, ha cassato un'ordinanza con cui il Tribunale di Genova aveva determinato il compenso per l'attività di custodia prestata da un commercialista prendendo a parametro di riferimento l'articolo 29 della tariffa professionale dei dottori commercialisti.
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