No alle intese tra società, restrittive della concorrenza

Pubblicato il 24 ottobre 2017

Il Tar per il Lazio, Sezione prima, ha confermato il Provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva accertato un’intesa tra imprese, restrittiva della concorrenza. In particolare, a seguito di istruttoria, era emerso che alcune società capogruppo ed altre controllate, avevano posto in essere una sorta di “accordo”, consistente nel coordinare le proprie politiche commerciali, finalizzato a limitare il confronto, tra di esse Parti, sui prezzi, sugli ambiti territoriali e sulla rispettiva clientela nel mercato italiano dei servizi relativi alle gestione dei distributori automatici e semi – automatici. Per l’effetto, AGCM aveva ordinato alle predette società di astenersi, per il futuro, dal porre in essere comportamenti analoghi. Una di esse, tuttavia, si era opposta alla determinazione.

Intesa unica: imprese differenti, obiettivo comune, illecito unico

Ma il Tribunale amministrativo non ha fatto che avvalorare la tesi accusatoria di AGCM – in quanto comprovata da un complesso e robusto corredo probatorio – nella specie sussistendo, a suo parere, tutti gli elementi che la giurisprudenza anche comunitaria ritiene necessari per l’esistenza di un’intesa unica, complessa e continua in violazione dell’art. 101 TFUE; nozione, quest’ultima, che comprende la partecipazione di imprese differenti ad un illecito unico per il tramite di una condotta continuata volta a perseguire un disegno economico unitario al fine di distorcere la concorrenza, come pure le violazioni individuali legate l’un l’altra dallo stesso obiettivo e dagli stessi soggetti.

Obiettivo comune: “ingessamento” del mercato

E nel caso in esame l’obiettivo comune – si legge nella sentenza n. 9048 del 28 luglio 2017 - è stato puntualmente e concretamente individuato nell’artificiale “ingessamento” del mercato del vending, con l’intento ultimo di mantenere elevati i prezzi e preservare la marginalità delle imprese di gestione, mediante la ripartizione della clientela e del mercato, anche in occasione di gare, e la limitazione delle politiche di prezzo quale leva competitiva.

 

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