No all’accertamento se si è solo al secondo anno di andamento economico negativo

Pubblicato il 11 marzo 2013 Il protrarsi per solo due esercizi della situazione di perdita di una società non è motivo sufficiente per far spiccare un avviso di accertamento da parte del Fisco né per far dichiarare chiusa l’attività da parte di un imprenditore accorto e oculato.

Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di primo grado, che avvalorando le tesi dell’Amministrazione finanziaria avevano concluso che la situazione di antieconomicità della gestione imprenditoriale potesse essere idonea a dimostrare l’esistenza di comportamenti evasivi, la Commissione di secondo grado ha stabilito che “il solo dato negativo dell'andamento economico non è idoneo a sorreggere il provvedimento di accertamento”.

Secondo quanto previsto dalla sentenza 1/08/13 della Ctr Lombardia, infatti, l’andamento negativo dell'attività imprenditoriale non è di per sé sufficiente a far rettificare il reddito imponibile risultato inferiore dal confronto con lo studio di settore. Ciò per due ordini di motivi:

l’Amministrazione finanziaria non può ipotizzare l’esistenza di proventi non dichiarati semplicemente sulla base di un semplice sospetto, dunque è da considerarsi illegittimo “un accertamento basato sul semplice sospetto non suffragato da alcun altro elemento concreto”;

è altrettanto illogico che un imprenditore saggio e attento anche alla situazione sociale dismetta la propria attività semplicemente sulla base di un secondo risultato di gestione negativo, soprattutto nel caso in cui lo stesso risulti legato a fattori contingenti di crisi, mentre dall’analisi dei seppur lievi segnali di ripresa e dal leggero incremento degli indici di attività produttiva si possa ragionevolmente auspicare una ripresa economica.
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