No alla tutela inibitoria in materia di multe stradali
Pubblicato il 11 luglio 2014
Le
associazioni dei consumatori non sono legittimate a richiedere, avvalendosi della
tutela inibitoria di cui all'articolo 140 del Codice del consumo, che sia ordinato ad un'amministrazione comunale di
astenersi dall'applicare le maggiorazioni per il ritardo in sede di riscossione della sanzioni amministrative conseguenti a verbali di accertamento di
infrazioni del codice della strada.
Ed infatti, per un verso, la potestà sanzionatoria in materia di circolazione stradale rappresenta la
reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, e non l'esercizio, da parte dell'autorità amministrativa, di un servizio pubblico.
Per altro verso, il
destinatario della sanzione amministrativa non è l'utente preso in considerazione dal Codice dei consumatori.
E' il principio di diritto puntualizzato dalla Corte di cassazione con la
sentenza n. 15825 del 10 luglio 2014.