No alla Ta.Ri. massima per gli studi professionali se non c'è motivazione

Pubblicato il 04 febbraio 2012 Con ricorso avanzato da più ordini professionali, tra cui quelli dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali e dei Consulenti del lavoro, si è chiesto al Tar Toscana di annullare le delibere del Comune di Prato dell'anno 2005 relative all'approvazione di un regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Le doglianze degli ordini sono costruite sulla violazione di legge e sull'eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta, carenza di istruttoria in quanto la nuova tariffa di igiene ambientale per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 11 (uffici, agenzie, studi professionali) viene fissata nella misura più alta possibile senza portare alcuna motivazione a giustificazione della massima imposizione e senza indicare i criteri applicati nell’ambito dei valori minimi e massimi.

Giunti in sede di appello, l'organo giudicante ha ravvisato l'esistenza del vizio di motivazione che porta a rendere nulli gli atti impugnati. Infatti, la determinazione della tariffa, composta da un parte fissa ed una variabile, essendo atto altamente discrezionale dell’ente locale, deve forzatamente essere soggetta a motivazione per non sfuggire a qualsiasi forma di controllo. Diversamente opinando sarebbero calpestati i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento che devono essere alla base dell’azione amministrativa.

Pertanto, con sentenza del Consiglio di Stato n. 539 del 2 febbraio 2012, viene accolto l'appello con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
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