No alla Ta.Ri. massima per gli studi professionali se non c'è motivazione

Pubblicato il 04 febbraio 2012 Con ricorso avanzato da più ordini professionali, tra cui quelli dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali e dei Consulenti del lavoro, si è chiesto al Tar Toscana di annullare le delibere del Comune di Prato dell'anno 2005 relative all'approvazione di un regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Le doglianze degli ordini sono costruite sulla violazione di legge e sull'eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta, carenza di istruttoria in quanto la nuova tariffa di igiene ambientale per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 11 (uffici, agenzie, studi professionali) viene fissata nella misura più alta possibile senza portare alcuna motivazione a giustificazione della massima imposizione e senza indicare i criteri applicati nell’ambito dei valori minimi e massimi.

Giunti in sede di appello, l'organo giudicante ha ravvisato l'esistenza del vizio di motivazione che porta a rendere nulli gli atti impugnati. Infatti, la determinazione della tariffa, composta da un parte fissa ed una variabile, essendo atto altamente discrezionale dell’ente locale, deve forzatamente essere soggetta a motivazione per non sfuggire a qualsiasi forma di controllo. Diversamente opinando sarebbero calpestati i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento che devono essere alla base dell’azione amministrativa.

Pertanto, con sentenza del Consiglio di Stato n. 539 del 2 febbraio 2012, viene accolto l'appello con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy