No alla sospensione senza la prova della concorrenza illecita

Pubblicato il 21 maggio 2014 E' stata ribaltata, con rinvio, dai giudici di Cassazione – sentenza n. 11029 del 20 maggio 2014 – la decisione con cui le corti di merito avevano confermato la sanzione disciplinare della sospensione impartita da un Consiglio dell'ordine notarile nei confronti di un notaio accusato di concorrenza illecita per asserito esercizio in una sede secondaria non dichiarata.

Il notaio era stato ritenuto sanzionabile sulla base della contestazione di alcune fatture di importo considerevole dalle quali erano stati desunti dei pagamenti occulti a procacciatori d'affari.

Attenta analisi della documentazione in atti

Secondo la Corte di legittimità, tuttavia, da un'attenta analisi della documentazione in atti avrebbe potuto ricavarsi, in realtà, una compatibilità con il numero “elevatissimo” di atti prodotti dal notaio fuori sede.

In assenza di una prova circostanziata circa la condotta concorrenziale contestata la sanzione disciplinare doveva essere esclusa.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy