No alla Scia per esercizi trasferiti in zone a programmazione

Pubblicato il 20 agosto 2010 Limiti all'utilizzo della Scia per il trasferimento di sede in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande da un luogo non soggetto a programmazione ad uno che la prevede od in zone tutelate. In questo caso è necessaria l'autorizzazione per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Lo ha specificato la circolare n. 3637/C del 10 agosto 2010 del Ministero dello Sviluppo economico. Infatti il documento nota come l'articolo 19 della Legge n. 241/90, modificato dalla manovra estiva (Legge 122/2010), ora dispone la sostituzione della Dia con la Scia, segnalazione certificata di inizio attività, per ogni atto di autorizzazione, licenza, permesso e simili se non sono previsti specifici strumenti di programmazione settoriale per il loro rilascio.

Per quanto riguarda le attività di installazione impianti, autoriparazione, pulizie e facchinaggio si precisa che la Scia dovrà essere presentata contestualmente alla comunicazione unica e darà avvio all'iscrizione nel registro delle imprese.
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