No alla riduzione dell'orario di apertura al pubblico delle cancellerie
Pubblicato il 21 dicembre 2011
Con
ordinanza cautelare n. 4912 del 20 dicembre 2011, il Tar del Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso promosso avverso il provvedimento con cui il Presidente e il Dirigente amministrativo del Tribunale di Roma avevano previsto la limitazione dell’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e degli uffici del Tribunale stesso.
Secondo i giudici amministrativi, infatti, l’apertura al pubblico per tre ore e mezza delle cancellerie, a prescindere dalle ragioni sottese a tale determinazione, è da considerare in contrasto con il disposto di cui all’articolo 162 Legge 1196/1960, attualmente in vigore, secondo cui
“le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali”.