Con nota prot. n. 4623 del 24 maggio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito un parere ad un proprio Ufficio Territoriale in merito all’opportunità di adottare il provvedimento di diffida accertativa di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 nelle ipotesi in cui, nel corso dell’accertamento ispettivo, vengano rilevati crediti patrimoniali in favore dei lavoratori di un’impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice delle Leggi Antimafia).
Ricorda, a tal proposito, l’INL che il personale ispettivo adotta la diffida accertativa nei casi in cui, in presenza di violazione di norme contrattuali, accerti la mancata corresponsione dei crediti patrimoniali di pertinenza dei lavoratori diffidando, allo stesso tempo, il datore di lavoro a provvedere al versamento del dovuto.
Il mancato pagamento delle somme comporta l’adozione di un provvedimento di convalida da parte del Direttore dell’Ispettorato Territoriale competente, che imprime alla diffida natura di titolo esecutivo.
Tornando al caso di specie, viene evidenziato come il Legislatore abbia previsto espressamente il divieto per i creditori di promuovere o proseguire azioni esecutive a seguito dell’adozione del provvedimento di sequestro, per cui un precedente provvedimento di diffida accertativa non potrebbe essere validato dal Direttore di sede.
Dopo aver analizzato il complesso quadro normativo, l’Ispettorato ha concluso che alla luce della normativa ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale, si ritiene che i crediti dei lavoratori, a seguito del sequestro, possano essere accertati esclusivamente attraverso la procedura prevista dal D.Lgs. n. 159/2011, con esclusione pertanto dell’adozione della diffida accertativa da parte del personale ispettivo.
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