No al voto in assemblea se non si è in regola con i versamento societari

Pubblicato il 23 novembre 2009

Il socio moroso mantiene il diritto di partecipare alle decisioni assembleari incidendo sul quorum costitutivo ma ad esso sarà inibito esprimere il voto. Sulla questione è intervenuto il comitato Triveneto dei notai che ha espresso il parere secondo cui le azioni detenute dal socio non in regola con i versamenti societari sono valide ai fini del quorum solo se il soggetto interviene di persona all’assemblea. Questo potrebbe portare il socio ad esercitare una sorta di ricatto nel caso in cui dalla sua partecipazione dipendesse il raggiungimento del quorum per poter deliberare.

Differenze si ritrovano nel diritto di voto di socio di spa, titolare di azioni interamente liberate ed insieme di azioni in mora con i versamenti e socio di srl titolare di partecipazione interamente liberata che incrementa la stessa con una quota per la quale risulta in mora: il primo sarà sospeso dal voto solo per le azioni in mora ma non per le azioni liberate; il secondo non potrà esercitare il diritto di voto nei confronti di tutta la partecipazione. Ciò è la conseguenza del concetto di unitarietà di quota di srl.

Relativamente alla liquidazione di società il comitato Triveneto dei notai sottolinea come non è possibile arrivare alla cancellazione della società se non è stato completato tutto l’iter della liquidazione. Ma la società sottoposta a liquidazione può sempre trasformarsi in altra entità, anch’essa sottoposta a liquidazione oppure operare in bonis a seconda della rimozione o meno della causa di scioglimento. Nelle trasformazioni omogenee la revoca della liquidazione dovrà essere indicata nell’atto di trasformazione, altrimenti la società continuerà ad essere ritenuta in liquidazione.

Qualora, a causa di morte, intervengano trasferimenti a più soggetti di azioni spa o sapa o partecipazioni in srl, si verifica una comunione incidentale; quando si determinerà lo scioglimento di tale comunione sarà necessario documentare agli amministratori l’atto di divisione che in caso di srl dovrà trattarsi di scrittura privata autenticata o di atto pubblico.

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