No al regime del margine sulla rivendita di auto usate
Pubblicato il 20 luglio 2012
La Corte di Giustizia Ue con la sentenza del
19 luglio 2012 relativa al procedimento C-160/11, fa chiarezza sull’applicazione del regime del margine, dopo che i giudici polacchi avevano sollevato la questione sull'applicazione di tale regime anche alle cessioni di beni che i soggetti passivi rivenditori hanno acquistato presso altri soggetti passivi che, al momento dell'acquisto, avevano detratto parzialmente l'imposta, per effetto delle limitazioni previste dall'ordinamento.
In Italia la vicenda ha assunto il carattere interpretativo in seguito alla revisione del diritto alla detrazione dell'Iva sulle spese dei veicoli stradali a motore, con l'elevazione al 40% della detrazione forfettaria. Prima delle modifiche apportate alla normativa italiana nel 2007, quest’ultima riconduceva nel regime speciale del margine, le cessioni di veicoli acquistati presso soggetti passivi che avevano detratto l’Iva nella misura del 10/15%, come previsto precedentemente.
Essendo tali veicoli già stati oggetto di detrazione parziale, fino al massimo del 60%, era sorto il dubbio se in sede di successiva cessione degli stessi da parte del soggetto passivo rivenditore potesse essere applicato il regime speciale del margine, al fine di evitare il rischio di doppia imposizione.
Viene così richiesto alla Corte di giustizia di verificare se il soggetto passivo rivenditore potesse usufruire del regime del margine anche se il suo fornitore aveva fruito in parte della detrazione dell'Iva.
Per i giudici europei, la rivendita di autoveicoli considerati beni d'occasione al consumatore finale, da parte di un rivenditore che precedentemente li ha acquistati in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto da un altro soggetto passivo che ha detratto l’Imposta, anche se parzialmente, non può beneficiare dell'applicazione del regime speciale d'imposizione sul margine di utile.
Il regime d'imposizione sull'utile realizzato dal soggetto passivo costituisce, infatti, un particolare sistema dell'Iva, che impone una interpretazione restrittiva della norma. Ne deriva che l'elenco delle operazioni che vi possono rientrare, tra cui anche la cessione di beni acquistati presso un soggetto passivo che non aveva esercitato il diritto alla detrazione, è tassativo.
Riguardo al rischio di doppia imposizione, la Corte ha sostenuto infine che tale problema non consente di derogare alle disposizioni sul regime speciale ed è compito del legislatore nazionale trovarvi rimedio.