No al principio di automaticità delle prestazioni per i co.co.co.

Pubblicato il 04 maggio 2021

Il principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116, Codice Civile, non può essere esteso anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L’assunto viene ripreso dalla sentenza della Corte di Cassazione 30 aprile 2021, n. 11430, a seguito di ricorso proposto dall’Istituto previdenziale avverso la sentenza del giudice d’appello che aveva riconosciuto al collaboratore iscritto alla Gestione separata ex art.2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto alla percezione, ancorché in assenza di versamenti effettuati dalla committente, da parte dell’INPS dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 19, D.L. 185/2008, per i collaboratori in regime di c.d. monocommittenza, in applicazione del richiamato art. 2116, Codice Civile.

Secondo la ricostruzione degli Ermellini – nel sottolineare che nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore è affatto estraneo al rapporto contributivo ai sensi dell’art. 2115, comma 2, Cod. Civ., e dell’art. 19, comma 1, Legge n. 218/1952, tant’è che il lavoratore non può agire nei confronti dell’ente previdenziale per la restituzione di contributi ovvero che la stessa rivalsa prevista dalla legge ed operata dal datore di lavoro non costituisce adempimento pro quota dell’obbligazione contributiva verso l’ente previdenziale – la disciplina dettata dall’art. 2, comma 26 e ss., Legge 8 agosto 1995, n. 335, dedicata ai lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e la relativa ripartizione dell’onere previdenziale in misura di un terzo a carico dell’iscritto e di due terzi a carico del committente prevista dal Decreto Ministeriale n. 281/1996, costituiscono una mera delegazione legale di pagamento, sicché non può realizzarsi il venir meno dell’obbligazione contributiva in capo al collaboratore stesso. In tal senso, dunque, la trattenuta della quota parte della contribuzione sul prospetto paga configura una semplificazione della modalità di riscossione del contributo balzando evidente la non applicazione dell’art. 2116, comma 1, Codice Civile.

Altresì, atteso che il comma 29, del sopracitato art. 2, prevede l’accreditamento dei contributi soltanto qualora gli iscritti abbiano versato un contributo annuale pari al minimale di reddito deve intendersi esclusa, al pari di quanto avviene per i lavoratori autonomi, qualsivoglia analogica estensione dell’art. 2116, comma 1, anche ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione carta e grafica pmi - Ipotesi di accordo dell'8/4/2025

11/04/2025

Comunicazione carta e grafica pmi. Rinnovo Ccnl

11/04/2025

Fringe benefit veicoli aziendali e tracciabilità spese trasferte: cosa cambia dal 2025

11/04/2025

Cassazione: presidente CdA non è sempre responsabile

11/04/2025

Contratti di Sviluppo 2025: apertura sportello per investimenti green al Sud

11/04/2025

Requisiti per deducibilità della previdenza complementare

11/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy