Il cumulo giuridico per la violazione dell’omesso versamento non trova spazio, in quanto tale infrazione non prevede normativamente riduzioni o sconti. Lo afferma la Corte di cassazione con sentenza n. 27068 del 15 novembre 2017.
Una società contribuente nell’impugnare la pronuncia della Ctr, che ribaltava il giudizio di primo grado riguardante l’applicazione di sanzioni ed interessi per tardivi versamenti Iva, lamenta la grave sproporzione tra la sanzione prevista per il tardivo versamento dell’imposta ed il danno effettivo patito dall’Erario nonché la mancata applicazione del cumulo giuridico.
Per quanto riguarda il tardivo od omesso versamento, la Corte di cassazione giudica legittimo quanto sostenuto dalla Ctr nell’affermare che per la violazione del versamento delle imposte non è prevista, nel caso del suo accertamento, alcuna riduzione o agevolazione, ed anzi viene escluso il beneficio del pagamento ridotto.
Con riferimento al cumulo giuridico, i giudici ricordano come è stato affermato con sentenza 1540/2017 che le violazioni tributarie riguardanti il tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non beneficiano dell’istituto della continuazione, ex art. 12, comma 2, Dlg 472/1997, in quanto questo attiene a violazioni incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che si riferisce all’imposta già liquidata.
Su questo, l’articolo 13 del Dlgs 471/1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ogni mancato pagamento.
Tale sentenza non ricalca quanto sostenuto nella precedente 21570/2016, dove si è affermato che il cumulo giuridico può applicarsi anche alle cartelle di pagamento per gli omessi versamenti, visto che la norma non lo esclude espressamente.
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