La Corte d’appello di Milano, con pronuncia del 16 dicembre 2009 n. 3173, ha respinto la domanda di ammissione al concordato preventivo in quanto la fideiussione proveniva non da una banca o da una importante compagnia assicurativa bensì da un soggetto terzo. Inoltre i giudici hanno bocciato la proposta anche in quanto la somma offerta ai creditori chirografari era di poca entità.
Nonostante la legge fallimentare non chieda che le entrate del piano siano coperte da fideiussioni provenienti da banche od assicurazioni conosciute, i giudici hanno respinto il piano di concordato che prevedeva l’apporto di una rilevante somma di danaro da parte di un soggetto terzo, dotato di un ingente patrimonio, e la cui garanzia era offerta da una società finanziaria.
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