No a vantaggi selettivi per società offshore

Pubblicato il 16 novembre 2011 Al bando regimi fiscali agevolati a vantaggio delle società “offshore”: è il principio affermato dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 15 novembre 2011 sulle cause riunite C-106/09 e C-107/09 che ha negato alla Gran Bretagna la possibilità di applicare a Gibilterra una riforma fiscale, in realtà mai attuata, diretta ad eliminare due imposte sulle società che recavano vantaggi ai soggetti “offshore”.

Per la Corte Ue non è compatibile con il mercato comunitario, in quanto costituisce un regime di aiuti di stato, la costruzione di un sistema fiscale che comporti per le società “offshore” la non assoggettabilità alle imposte.

L'argomento supportato dai giudici comunitari è il concetto di vantaggio selettivo che si verifica quando il risultato di un meccanismo d'imposizione che esclude da tassazione le “società offshore” (in genere prive di dipendenti e immobili commerciali) non sia casuale bensì derivi dal fatto che i criteri impositivi siano diretti ad agevolare tali soggetti giuridici, dando luogo proprio ad un “vantaggio selettivo”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy