No a vantaggi selettivi per società offshore
Pubblicato il 16 novembre 2011
Al bando regimi fiscali agevolati a vantaggio delle società “offshore”: è il principio affermato dalla Corte di Giustizia Ue nella
sentenza del 15 novembre 2011 sulle cause riunite C-106/09 e C-107/09 che ha negato alla Gran Bretagna la possibilità di applicare a Gibilterra una riforma fiscale, in realtà mai attuata, diretta ad eliminare due imposte sulle società che recavano vantaggi ai soggetti “offshore”.
Per la Corte Ue non è compatibile con il mercato comunitario, in quanto costituisce un regime di aiuti di stato, la costruzione di un sistema fiscale che comporti per le società “offshore” la non assoggettabilità alle imposte.
L'argomento supportato dai giudici comunitari è il concetto di vantaggio selettivo che si verifica quando il risultato di un meccanismo d'imposizione che esclude da tassazione le “società offshore” (in genere prive di dipendenti e immobili commerciali) non sia casuale bensì derivi dal fatto che i criteri impositivi siano diretti ad agevolare tali soggetti giuridici, dando luogo proprio ad un “vantaggio selettivo”.