Niente reversibilità per le coppie omosessuali prima del 2016

Pubblicato il 15 settembre 2021

Cassazione: niente pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omossessuale se la convivenza è precedente alla Legge Cirinnà del 2016, non applicabile retroattivamente.

La Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui la Corte d’appello aveva riconosciuto, ad un uomo, il diritto alla pensione di reversibilità a seguito della morte del compagno professionista, titolare di pensione di vecchiaia anticipata corrisposta da Inarcassa.

Legge Cirinnà non retroattiva, rigettata richiesta di reversibilità  

L’Ente di previdenza degli Ingegneri si era opposto alla decisione di gravame, lamentando una violazione delle disposizioni preliminari al Codice civile e dell'art. 7 della Legge n. 6/1981, ai sensi del quale la pensione di reversibilità spetta al coniuge e agli altri soggetti ivi indicati, così come peraltro prescritto anche dall'art. 24 del Regolamento generale di previdenza di Inarcassa.

Inarcassa aveva inoltre evidenziato come solo di recente - con l'art. 1, comma 20, della Legge n. 76/2016 - fosse stato riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia unita civilmente e formata da persone dello stesso sesso.

Tale norma, tuttavia, non poteva essere applicata retroattivamente per i casi come quello in esame, in cui la convivenza si era svolta interamente come convivenza di fatto ed era cessata prima di poter essere eventualmente ufficializzata ai sensi della posteriore Legge Cirinnà.

A seguire, parte ricorrente aveva censurato l'affermazione dei giudici di gravame secondo cui l'avvenuto riconoscimento, da parte della Corte Costituzionale, di una stabile unione familiare come formazione sociale tutelata dall'art. 2 Cost. avrebbe comportato, di per sé, il riconoscimento della pensione di reversibilità all’odierno deducente.

Doglianze, queste, giudicate fondate dalla Suprema corte, pronunciatasi, nella vicenda in esame, con sentenza n. 24694 del 14 settembre 2021.

Dal 2016 reversibilità estesa alle unioni civili, non basta la convivenza di fatto

In primo luogo, gli Ermellini hanno sottolineato come sia l'art. 7 della L. n. 6/1981 sia l'art. 24 del Regolamento interno dell'Ente previdenziale in oggetto prevedano espressamente che la pensione di reversibilità spetti a favore del coniuge e dei figli del professionista già pensionato o in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione.

Il testo di queste norme – ha evidenziato la Corte - è chiaro, non lasciando dubbi interpretativi né margini di discrezionalità tali da consentire un'estensione del diritto a beneficiare della pensione di reversibilità anche ai conviventi di fatto.

Di seguito, è stato ricordato come la Legge n. 76 del 2016 abbia introdotto, nel nostro ordinamento, l'istituto dell'unione civile anche tra persone dello stesso sesso "quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione". In tale contesto, è stato anche esteso il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia unita civilmente e formata da persone dello stesso sesso.

La normativa del 2016, tuttavia, risultava inapplicabile al caso di specie, in quanto – come sottolineato dalla Cassa ricorrente - la vicenda si era interamente svolta ed era cessata in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge.

Difatti, il partner dell’istante era deceduto in data anteriore e la richiesta del trattamento pensionistico era stata presentata prima dell'entrata in vigore della menzionata legge.

Cassazione: no ad applicazione diretta art. 2 della Costituzione

Nonostante ciò, la sentenza impugnata aveva ritenuto di poter riconoscere, in applicazione diretta dell'art. 2 della Costituzione e senza necessità di sollevare apposita questione di legittimità costituzionale, il richiesto trattamento di reversibilità.

Decisione, questa, che per il Collegio di legittimità si poneva in violazione dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, secondo cui la legge non dispone che per il futuro.

Pur in mancanza di una specifica normativa, infatti, la Corte territoriale aveva applicato le nuove disposizioni in via retroattiva.

Da qui l’accoglimento del ricorso della Cassa previdenziale il rigetto dell’originaria domanda dell’interessato.

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