Il titolare di un attività commerciale può procedere alla videosorveglianza del negozio mediante istallazione di una telecamera, purché ciò formi oggetto di apposita informativa rivolta ai soggetti che accedono al locale.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 17440 depositata il 2 settembre 2015, accogliendo il ricorso dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Il fatto riguarda il titolare di un negozio che aveva piazzato una telecamera collegata ad un monitor, che gli permetteva di sorvegliare gli avventori al piano terra, quando si recava a quello superiore.
L'Autorità, in particolare, contestava la decisione dei giudici di merito, laddove gli stessi avevano ritenuto che le immagini registrate, non avendo capacità identificativa dei soggetti, non costituissero alcuna violazione della privacy. Da qui, l'insussistenza dell'obbligo, a carico del titolare del negozio, dell'informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003.
La Cassazione viceversa, nell'accogliere le censure della ricorrente, ha precisato che, seppur, nel caso di specie l'istallazione della telecamera potesse ritenersi giustificata da esigenze di sicurezza, detta attività integrava tuttavia "trattamento dei dati personali". Pertanto i soggetti interessati accedenti al locale, avrebbero dovuto essere avvisati circa la loro sottoposizione a sorveglianza con telecamera, mediante apposita informativa redatta nei modi e secondo i criteri di cui al citato art. 13 D.Lgs 196/2003 e, per quanto riguarda nello specifico la videosorveglianza, di cui Provvedimento del Garante privacy del 29 aprile 2004.
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