L'amministrato è esonerato dal pagamento di tributi giudiziari aggiuntivi, se i nuovi ricorsi o motivi aggiunti non vanno ad ampliare l'oggetto della controversia già pendente.
Lo ha affermato la Corte di giustizia europea, quinta sezione, con sentenza del 6 ottobre 2015, causa C – 61/14, dando risposta ad una questione pregiudiziale sottoposta dal Tar di Trento, nell'ambito di una controversia in materia di appalti, tra uno studio infermieristico associato ed un'azienda di servizi pubblici.
La domanda pregiudiziale verteva sull'interpretazione della direttiva 89/665/CEE adottata dal Consiglio il 21 dicembre 1989 (che coordina le disposizioni relative alle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori), con particolare riferimento all'aspetto dei tributi giudiziari.
A detta della Corte Ue, l'art. 1 della suddetta direttiva, nonchè i principi di equivalenza ed effettività, non ostano, in linea di principio, all'imposizione di tributi giudiziari multipli – come il contributo unificato nel caso in questione - nei confronti dell'amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali nell'ambito della medesima aggiudicazione di appalti pubblici.
Tuttavia, in caso di contestazione della parte interessata – come nella fattispecie – spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei diversi ricorsi presentati dall'amministrato o dei nuovi motivi dedotti nel contesto del medesimo procedimento.
Se il giudice nazionale accerta che tali oggetti non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, ben può dispensare l'amministrato ricorrente dall'obbligo di pagamento dei tributi giudiziari cumulativi.
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