Con informazione provvisoria n. 27 del 21 dicembre 2017, la Corte di cassazione, Sezioni unite penali, ha reso noto di aver risposto negativamente al quesito lei sottoposto e relativo alla possibilità che il ministero della Giustizia - in caso di suo ricorso contro il provvedimento del giudice di sorveglianza di condanna al risarcimento del danno per la detenzione degradante - sia condannato al pagamento delle spese processuali ed, eventualmente, al pagamento di una somma in favore della cassa ammende, nel caso di rigetto o inammissibilità del ricorso medesimo.
Si resta in attesa del deposito delle motivazioni.
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