Il giudizio abbreviato non può essere più applicato in presenza di delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
E’ quanto stabilito nella Legge n. 33 del 12 aprile 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile e già in vigore a partire dal giorno successivo, ovvero da sabato 20 aprile 2019.
Le nuove disposizioni, in particolare, intervengono a modificare il Codice di procedura penale sancendo, come detto, l’inapplicabilità del rito abbreviato ai gravi reati puniti con la pena dell'ergastolo (ovvero, i delitti di devastazione, di saccheggio, di strage, di omicidio aggravato, nonché nelle ipotesi aggravate di sequestro di persona).
Viene, altresì stabilito che, in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, la richiesta di applicazione di tale rito può essere comunque riproposta fino a che non siano formulate le conclusioni.
Inoltre, anche qualora la relativa richiesta proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia invece ammissibile il rito abbreviato, ne applica la riduzione della pena da esso prevista.
Per espressa previsione, le nuove norme si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
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