Niente rinvio dell’udienza, se a scioperare è solo la parte civile

Pubblicato il 15 aprile 2015 A seguito del ricorso presentato dalle parti offese dal reato avverso l’ordinanza di archiviazione del Gip, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, sono state investite del seguente quesito; “se, in relazione alle udienze camerali in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice sia tenuto a disporre il rinvio della trattazione, in presenza di una tempestiva dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria”. 

Sulla questione la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 15232 depositata il 14 aprile 2015, ha innanzitutto ribadito il principio generale secondo cui l’adesione del difensore all’astensione regolarmente proclamata, è ammissibile e obbliga il giudice al rinvio dell’udienza, sempre che sia dichiarata nelle forme e nei termini del vigente codice di autoregolamentazione.

Ha poi precisato – con specifico riferimento al caso di specie – come detto principio non debba tuttavia essere interpretato nel senso della prevalenza dell’astensione del difensore della parte civile sulla contraria ed espressa volontà dell’imputato tramite il suo difensore, dovendo invece, in tale ipotesi, essere previlegiato l’interesse di quest’ultimo ad una celere definizione del procedimento.

Deve dunque concludersi- a detta delle Sezioni Unite- che nel processo penale, l'astensione del difensore di parte civile o della parte offesa, pur previsto dal vigente codice di autoregolamentazione degli avvocati, non da diritto al rinvio, qualora il difensore dell'imputato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga volontà di astensione.
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