La nozione di acquirente finale di merce contraffatta – che consente di escludere la punibilità per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p. – va intesa in senso restrittivo, nel senso che può essere considerato tale solo esclusivamente colui che acquisti il bene contraffatto per uso strettamente personale e, quindi, resti estraneo non solo al processo produttivo ma anche a quello diffusivo del prodotto contraffatto.
Di conseguenza, risponde del delitto di ricettazione chi, acquistando un bene contraffatto, contribuisca alla ulteriore distribuzione e diffusione di esso in quanto non lo destina a sé ma ad altri, essendo irrilevante se l’ulteriore distribuzione avvenga a titolo oneroso o gratuito.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 12870 del 30 marzo 2016, accogliendo il ricorso di un soggetto, avverso la sua condanna per ricettazione, per essere stato fermato alla guida della sua vettura, a bordo della quale trasportava un borsone con vari capi di abbigliamento contraffatti.
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