Niente revoca domiciliari, se il direttore è riammesso in servizio

Pubblicato il 23 ottobre 2015

Con sentenza n. 41672 depositata il 22 ottobre 2015, la Corte di Cassazione, sezione penale, ha respinto il ricorso di un direttore di banca – indagato per dei collegamenti con circuiti criminali – volto alla revoca della disposta misura degli arresti domiciliari ed alla sostituzione con l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.

Nel respingere le cesnsure del ricorrente, la Cassazione ha innanzitutto chiarito come il provvedimento impugnato risulti esaurientemente e logicamente motivato, con riferimento all'individuazione delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure disposte

Invero il Tribunale – ha concluso la Corte Suprema - con provvedimento incensurabile, ha evidenziato il collegamento tra i disposti arresti domiciliari e la conseguente sospensione del dirigente dal servizio, prendendo atto di come detta misura cautelare non possa essere revocata, ove il regolamento dell'Istituto bancario contempli anche solo la possibilità che in detta ipotesi (revoca), l'indagato possa essere riammesso in servizio, sebbene con mansioni differenti.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy