Niente retroattività per il nuovo criterio di riparto degli uffici doganali
Pubblicato il 12 marzo 2013
Con
sentenza n. 5167 del 1° marzo 2013, la Cassazione ha precisato come la nuova disciplina della competenza territoriale per la revisione dell'accertamento doganale definitivo introdotta dal legislatore con il Decreto legge n. 16/12 sulle semplificazioni fiscali, non ha efficacia retroattiva; ed infatti – precisa la Corte – è evidente
“la consapevolezza del legislatore medesimo in ordine all'esistenza di un diverso, preesistente, criterio di riparto, non derogabile se non - stante il disposto dell'articolo 97 Costituzione - per espressa disposizione di legge”. Criterio, pertanto, che deve essere mantenuto ed applicato per i casi precedenti all’entrata in vigore del decreto sopra richiamato.