Niente obbligo di invio di modelli Tasi precompilati dai Comuni

Pubblicato il 13 maggio 2015 “La lettura superficiale del co.689 della Legge di stabilita` per il 2014 (l. n. 147 del 2013) ha portato alcuni commentatori a ritenere che sussista un obbligo di invio di modelli di pagamento Tasi preventivamente compilati dai Comuni. In realta`, non solo tale obbligo non emerge dalla normativa vigente, ma esso e` nella pratica inattuabile con riferimento alla TASI.”.

È questa la premessa del documento pubblicato sul sito Ifel – Fondazione Anci – il 12 maggio 2015.

Tra le motivazioni quella della mancanza dei decreti direttoriali cui il co.689 demanda il compito di stabilire le modalita` di versamento della Tasi.

È, inoltre, una possibilità di difficile attuazione poiché il Comune dovrebbe avere l’esatta conoscenza dei soggetti passivi e gli archivi catastali degli immobili e delle proprieta` immobiliari non sono allineati tra loro.

Dunque, resta una mera facoltà quella del Comune di inviare modelli precompilati, gli stessi hanno solo l'obbligo di assicurare servizi di assistenza al contribuente comprensivi della compilazione dei bollettini di pagamento, su richiesta del contribuente stesso.

Si evidenzia che, in caso di eventuale ricezione del precompilato dal Comune, l'interessato dovrà controllare il conteggio, poiché gli errori nel bollettino ricadono con sanzioni sul contribuente anche in caso di bollettino precompilato, al contrario dei bollettini TARI per cui, in generale, il contribuente è responsabile esclusivamente per i dati oggetto di denuncia iniziale.
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