Niente notifiche Pec nel tributario

Pubblicato il 07 marzo 2016

Nel processo tributario è esclusa la possibilità per gli avvocati di notificare gli atti a mezzo Pec.

Lo ha affermato la Commissione tributaria regionale di Bologna, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate e rigettando la preliminare eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per tardività della notifica del ricorso in appello.

In particolare, nel caso de quo, la sentenza di primo grado era stata notificata dal difensore dell’appellato a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando cioè il sistema di notifica riservato agli avvocati ex Legge 53/1994, secondo cui  il legale munito di procura alle liti e dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine, può eseguire la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale non solo a mezzo del servizio postale, ma anche della posta elettronica certificata.

La questione attiene quindi al sistema delle notifiche in ambito tributario e d in particolare se le stesse possano avvenire a mezzo Pec. Ed una prima risposta negativa si evince dallo stesso tenore letterale della norma (art. 1 Legge 53/1994) ove si parla espressamente di notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, non essendo inclusa nel novero la materia tributaria.

Oltre alle numerose pronunce giurisprudenziali in tal senso, la questione è stata inoltre chiarita dall'art. 46 D.l. 90/2014, secondo cui le norme tecniche previste per il processo civile non trovano applicazione a quello amministrativo.

Regole ad hoc per processo amministrativo tributario

Ora, se il caposaldo normativo da cui muoveva la tesi favorevole alla ammissibilità risiedeva nella estensione delle cause amministrative di cui all'art. 1 L. 53/1994 a quelle tributarie, alla luce del citato art. 46 D.l. 90/2014 deve escludersi che tale equiparazione valga per le notifiche via Pec. Ciò a maggior ragione se si consideri che, quanto al processo tributario telematico, sono previste regole ad hoc in applicazione del D.l. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011 (in attesa dell’emanazione di regole tecniche operative).

Notifiche dell’avvocato escluse dal rito tributario

Conclusivamente – ha affermato la Ctr con sentenza n. 2065 del 21 ottobre 2015 – se anche vi è stato un orientamento di legittimità che si è espresso per l’ammissibilità delle notifiche dell’avvocato ex Legge 53/1994 (equiparandole a quelle dell’Ufficiale giudiziario), a seguito dell’entrata in vigore del D.L 90/2014, dette notifiche sono da considerarsi escluse dal rito tributario come conseguenza dell’esclusione delle medesime dal rito amministrativo 

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