Niente Imu sulla casa assegnata all'ex coniuge affidatario dei figli

Pubblicato il 07 marzo 2023

E' stato accolto, dalla Corte di cassazione, il ricorso avanzato dagli eredi di una donna avverso la decisione confermativa di un avviso di accertamento concernente l'Imu sulla ex casa coniugale assegnata, in sede di separazione, al coniuge affidatario dei figli.

La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva ritenuto che, a seguito dell'assegnazione della casa coniugale, la titolarità dell'obbligo di pagamento dell'Imu non si era trasferita sul coniuge assegnatario, restando a carico del terzo proprietario che aveva concesso l'immobile a titolo di comodato.

I ricorrenti si erano opposti alle conclusioni della CTR per non avere considerato, quest'ultima, che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imu, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, di tal ché il soggetto passivo dell'imposta diventa il coniuge assegnatario.

Il motivo di doglianza è stato ritenuto fondato.

Con ordinanza n. 6545 del 3 marzo 2023, gli Ermellini hanno ricordato come il presupposto per l’applicazione dell’Imu sia il medesimo di quello previsto dall’Ici e consista nel possesso degli immobili.

Ne discende che, perché sorga l’obbligo di pagare l’imposta, occorre che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia “qualificato”, vale a dire riconducibile alla proprietà, all’usufrutto o ad altro diritto reale di godimento o a situazione giuridica specificamente stabilita dalla legge.

Il Legislatore, in tale contesto, ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nei casi di scioglimento del vincolo matrimoniale: ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.

E' stata disposta, ciò posto, la traslazione della soggettività passiva dell'Imu dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio, cosicché l'imposizione ricade in capo all'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario, anche se quest'ultimo è proprietario dell'intero immobile.

In tale assetto normativo, le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all'art. 4, comma 12-quinquies, del Dl n. 16/2012, per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell'Imu.

Ovviamente - precisa il Collegio di legittimità - la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all'immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

La sentenza impugnata, in definitiva, è stata cassata con contestuale accoglimento, nel merito, delle ragioni dei contribuenti.

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