Niente gratuito patrocinio in presenza di falsa dichiarazione sui redditi

Pubblicato il 28 giugno 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25409 depositata il 27 giugno 2012, ha rigettato il ricorso presentato da una donna avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Cagliari le aveva revocato l’ammissione al gratuito patrocinio in considerazione di alcuni accertamenti svolti dall’Ufficio finanziario da cui era emerso che i redditi dichiarati erano inferiori a quelli reali.

La donna, dopo la presentazione della dichiarazione, era stata licenziata e, per questo, chiedeva che venisse, comunque, presa in considerazione la variazione del reddito intervenuta successivamente.

Per i giudici di legittimità, tuttavia, “la falsità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione deve ritenersi connessa all’ammissibilità dell’istanza non a quella del beneficio, perché solo l’istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito allo stato”. La dichiarazione falsa, quindi, precludeva la possibilità di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato anche se le alterazioni del reddito, nei fatti, contenevano il reddito della ricorrente entro le soglie di ammissione al beneficio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy