Con la risoluzione n. 378 di ieri, l’agenzia delle Entrate, ha chiarito che non sono tassati come fringe benefit i rimborsi spese pagati dalle società ai lavoratori stranieri trasferiti in Italia per coprire i costi sostenuti per la formazione scolastica di figli o familiari. Secondo le Entrate, nel caso esaminato, i lavoratori possono essere considerati una categoria omogenea ai dipendenti e i rimborsi non rientrano nel reddito di lavoro dipendente.
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