Il circuito di credito commerciale tramite piattaforma web non rispetta i requisiti di tracciabilità previsti dal comma 679 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (160/2019).
Pertanto, il pagamento attraverso questo strumento, che utilizza moneta complementare, non dà diritto alla detrazione del 19%.
Il predetto circuito prevede la compravendita di beni e servizi con lo strumento dello scambio multilaterale attraverso operazioni in compensazione. Vi possono essere iscritti piccole e medie imprese, professionisti, oltre a persone fisiche (consumatori finali).
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 180 dell’11 giugno 2020, ricorda che, ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tra gli “altri sistemi di pagamento” non rientra il circuito di credito commerciale, in cui avviene lo scambio di beni e servizi senza utilizzo di alcuno dei sistemi di pagamento richiamati (come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari) e non garantisce la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
L’Agenzia precisa che la disposizione di cui al comma 679 sui requisiti di tracciabilità non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
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