Niente condanna se sui files consegnati al giornalista non c'è segretazione

Pubblicato il 24 maggio 2011 Per la Corte di cassazione – sentenza n. 20105 del 20 maggio 2011 – la rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale è un reato proprio, nel senso che può essere commesso solo da chi ha partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, ovvero da chi ha rilasciato dichiarazioni sulle quali il pubblico ministero ha esercitato il potere di segretazione.

Nella specie, una donna era stata accusata del reato in oggetto in quanto aveva consegnato ad un giornalista un computer ed una pen drive precedentemente sequestratigli nel corso di una perquisizione ma poi a lei restituiti.

Secondo la Corte di legittimità, la consegna dei detti files non poteva configurare il reato previsto di cui all'articolo 379-bis del Codice penale in quanto, nella specie, "non vi è stata alcuna prescrizione o segretazione da parte del pubblico ministero al momento della restituzione dei beni in sequestro". Di nessun rilievo era la circostanza che i files, prima della restituzione, erano stati duplicati su supporti informatici dalla polizia giudiziaria e che su essi erano in corso verifiche investigative.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy