Niente condanna penale per la mancata esecuzione della cessazione di concorrenza sleale

Pubblicato il 26 maggio 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 20179 del 25 maggio 2012 - l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice per la cessazione di attività di concorrenza sleale non porta alla configurazione del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziale per come previsto e punito dall’articolo 388 del Codice penale.

Ed infatti, tale pronuncia – si legge nel testo della sentenza – “non rientra tra le tipologie di provvedimenti del giudice civile a difesa della proprietà, possesso e credito, alle quali la norma appresta tutela penale”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy