Niente condanna penale per la mancata esecuzione della cessazione di concorrenza sleale

Pubblicato il 26 maggio 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 20179 del 25 maggio 2012 - l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice per la cessazione di attività di concorrenza sleale non porta alla configurazione del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziale per come previsto e punito dall’articolo 388 del Codice penale.

Ed infatti, tale pronuncia – si legge nel testo della sentenza – “non rientra tra le tipologie di provvedimenti del giudice civile a difesa della proprietà, possesso e credito, alle quali la norma appresta tutela penale”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Giornalisti autonomi: contribuzione INPGI per l'anno 2025

11/02/2025

Corso cassazionisti 2025: bando in scadenza

11/02/2025

Opzione donna, Quota 103 e APE sociale: come fare domanda nel 2025

11/02/2025

Milleproroghe 2025: proroga della Rottamazione-quater e nuove scadenze per il CPB

11/02/2025

IMU: faq del Mef su prospetto delle aliquote

11/02/2025

Lavoro occasionale in agricoltura: LOAgri verso la proroga

11/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy