Le risorse “destinate a valorizzare il merito del personale docente” vanno distribuite solo tra gli insegnanti di ruolo, non anche tra quelli precari.
Lo ha statuito il Tar Lazio, Sezione terza bis, respingendo il ricorso proposto da Flc – Cgil avverso il Decreto del Ministero dell’Istruzione e della ricerca, concernente i criteri di ripartizione del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente ex art. 1 comma 126 Legge n. 107/2015.
Il Tar ritiene che, laddove il ricorso dovesse essere accolto sotto il profilo della spettanza del c.d. “bonus docenti” anche al personale assunto a tempo determinato – come richiesto dai sindacati – ne deriverebbe una lesione della posizione dei docenti di ruolo, i quali vedrebbero sensibilmente ridotta la quota per essi disponibile. Il fondo di stanziamento istituito presso il Miur, è difatti a consistenza limitata; con la conseguenza che laddove si ampliasse la platea agli insegnanti non di ruolo – ciò che tra l’altro è precluso dalla sopracitata Legge n. 107/2015, art. 1 comma 128, secondo la quale “le risorse sono destinate a valorizzare il merito del personale docente di ruolo” – si avrebbe una ingiustificata diminuzione della quota pro capite destinata ai docenti a tempo indeterminato. E’ quanto si legge nella sentenza n. 9405 del 22 agosto 2017.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".